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EURES (EURopean Employment Services)
Articolo13 novembre 2023Autorità europea del lavoro, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione3 min di lettura

Quali sono le ultime novità in materia di telelavoro transfrontaliero e sicurezza sociale?

Sebbene le restrizioni dovute alla COVID-19 siano state allentate, il telelavoro rimane prevalente, soprattutto nell’occupazione transfrontaliera. Questo articolo ti guiderà attraverso le norme fondamentali sul telelavoro.

What’s the latest on cross-border telework and social security?

Stato di assicurazione

Ai sensi dei regolamenti dell’UE sul coordinamento della sicurezza sociale, lo Stato in cui un lavoratore è assicurato è determinato principalmente dal luogo in cui viene svolto il lavoro. Nel contesto dell’occupazione transfrontaliera, il telelavoro può potenzialmente portare a un cambiamento dello Stato di assicurazione, che si verifica con maggiore probabilità se il telelavoro rappresenta più del 25 % dell’orario di lavoro di un dipendente. In questo caso, il dipendente svolge a distanza, dal proprio Stato di residenza, il lavoro che di norma svolgerebbe presso la sede del datore di lavoro.

Misure temporanee adottate durante la pandemia

Per affrontare questa problematica, la commissione amministrativa ha adottato misure temporanee durante la pandemia di COVID‑19. Tali misure hanno chiarito che il telelavoro svolto, a causa della COVID-19, in uno Stato membro diverso dallo Stato del datore di lavoro non dovrebbe determinare il cambiamento dello Stato di assicurazione. Tuttavia, queste misure eccezionali legate alla pandemia non sono più in vigore dal 30 giugno 2023.

Introduzione del nuovo quadro

Riconoscendo la crescente importanza del telelavoro, la commissione amministrativa ha introdotto un nuovo quadro per garantire flessibilità. A partire dal 1º luglio 2023, sono in vigore la nota orientativa sul telelavoro e l’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero (TWA).

Punti chiave dell’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero (TWA)

  • L’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero si applica alle situazioni in cui sia lo Stato della sede del datore di lavoro sia lo Stato di residenza del lavoratore sono firmatari dell’accordo e il lavoro è suddiviso tra lavoro a distanza e lavoro in loco.
  • L’accordo non si applica ai lavoratori autonomi.
  • L’elenco degli Stati firmatari è disponibile sul sito web ufficiale.

Valutazione del telelavoro transfrontaliero nell’ambito dell’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero

L’entità del lavoro a distanza svolge un ruolo centrale nel determinare l’applicazione dell’accordo.

  • Il telelavoro nello Stato di residenza del lavoratore è inferiore al 25 % dell’orario di lavoro. In questo scenario, il lavoratore rimane assicurato nello Stato del datore di lavoro secondo le norme standard e il suo Stato di residenza dovrebbe essere notificato.
  • Il telelavoro nello Stato di residenza del lavoratore è compreso tra il 25 % e il 49 % dell’orario di lavoro ed entrambi gli Stati sono firmatari dell’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero. In tale caso, su richiesta dello Stato del datore di lavoro ai sensi dell’accordo, il lavoratore può essere assicurato nello Stato del datore di lavoro (con il proprio consenso e con quello del datore di lavoro) per un periodo massimo di tre anni rinnovabile.
  • Il telelavoro nello Stato di residenza del lavoratore è pari o superiore al 25 % dell’orario di lavoro e uno o entrambi gli Stati non sono firmatari dell’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero oppure il telelavoro è pari o superiore al 50 %. In questi casi, dovrebbe essere notificato lo Stato di residenza del lavoratore. In generale, il lavoratore viene assicurato nel proprio Stato di residenza. Tuttavia, è possibile presentare una richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004, che potrebbe consentire al lavoratore di essere assicurato nello Stato del datore di lavoro. È richiesta l’approvazione di entrambi gli Stati coinvolti.

Casi complessi

Per i casi complessi che comportano attività in più di due Stati membri, lavoro per diversi datori di lavoro in Stati differenti o lavoro svolto al contempo sia come dipendente sia come lavoratore autonomo, deve essere notificato lo Stato di residenza.

Per determinare lo Stato di assicurazione è necessario effettuare delle valutazioni giuridiche. In tutti i casi, è possibile presentare una richiesta di esenzione dalle norme standard ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004, che sarà esaminata dagli Stati interessati.

Nel complesso, l’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero fornisce flessibilità e chiarezza ai dipendenti e ai datori di lavoro impegnati in attività lavorative transfrontaliere. È possibile consultare l’accordo qui.

 

Link correlati

Regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Nota orientativa sul telelavoro

Accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero (TWA)

Elenco degli Stati firmatari dell’accordo quadro sul telelavoro transfrontaliero

 

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